Tosel: “Ecco quando si applica la prova TV”

Gianpaolo Tosel spiega ai nostri microfoni la responsabilità oggettiva e l’applicazione della prova TV

Il giudice sportivo Gianpaolo Tosel è intervenuto durante la manifestazione Football Leader, parlando della funzione della sua carica e spiegando nel dettaglio l’applicazione della prova TV. “Il compito del giudice sportivo è specificato nell’articolo 35 del codice di giustizia sportiva – ha spiegato – e si basa sul referto arbitrale e sui rapporti dei collaboratori della procura federale. Il giudice è solo un notaio, le infrazioni sono documentate nel referto, la funzione del giudice sportivo è quella di decidere la sanzione: l’unica situazione di autonomia è quella della prova televisiva”.

Il concetto di responsabilità oggettiva

Gianpaolo Tosel si è soffermato soprattutto sulla responsabilità oggettiva: “La responsabilità oggettiva delle società vive, in certi settori, per l’impossibilità di personalizzare la responsabilità di identificare il responsabile. Se la tecnologia o altri strumenti ci consente di individuare, la responsabilità si attenua la necessità di responsabilità oggettiva. Faccio un esempio: chi ha un cane ha sempre avuto un problema per avere un sistema d’allarme in casa, perché il cane, entrando e uscendo, fa scattare l’allarme. Qualche tempo fa, sotto altri profili di sicurezza (ride, ndr), ho preso atto che ci sono dei sistemi con telecamere che memorizzano la sagoma del tuo cane: quello non farà così scattare l’allarme con l’avvertenza che se lo fai ingrassare e lo fai uscire dalla sagoma e scatta. Quindi siamo in un futuro che è già presente come sistemi di tecnologia. E se chi mette piede in uno stadio sa che ci sono delle telecamere che colgono anche il colore degli occhi, ci pensa prima due volte prima di fare delle cretinate. Si preserva così la punizione che diecimila sostenitori di una squadra subiscono per colpa di cinquanta cretini”.

L’utilizzo della prova TV

Interessante la spiegazione riguardo ai casi in cui è consentito l’uso della prova televisiva al giudice sportivo: “In caso di condotta violenta o antisportiva non rilevata dall’arbitro. Quindi per condotta violenta con intenzionalità e potenzialità lesiva nel caso non sia stata rilevata dall’arbitro, per le simulazioni che portano a rigori ed espulsioni con rosso diretto, per i gol di mano ed i gol evitati con la mano, oltre che per le espressioni blasfeme”.

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