Lazio, Lulic rischia fino a dieci giornate di squalifica
La Procura Federale aprirà un fascicolo per le dichiarazioni di Senad Lulic nel post-partita di Lazio-Roma. Il bosniaco può rischiare fino a dieci giornate di squalifica.
La Roma vince il derby grazie alle reti nella ripresa di Strootman e Nainggolan. In occasione del gol dell’olandese gli animi si sono scaldati e c’è stato un tentativo di rissa con Rudiger, Cataldi e Strootman tra i protagonisti. Nel post-partita ai microfoni di Mediaset Premium Senad Lulic ha rilasciato dichiarazioni pesanti nei confronti del difensore tedesco.
“A Stoccarda due anni fa non lo conosceva nessuno, vendeva cinture e calzini. Adesso è un fenomeno, o si crede tale. Ma la colpa non è sua, bensì di chi gli sta intorno. E’ un vero maleducato, e non dico altro su di lui. Del tedesco penso questo e basta”.
Le scuse della Lazio
Immediata la risposta del club biancoceleste: “La società si duole di queste dichiarazioni. Chiedo scusa a nome della società e a nome di Senad Lulic. Le sue sono state dichiarazioni a caldo dopo un derby perso. I calciatori negli spogliatoi erano colpiti e abbattuti perché sentivano molto questa sfida. Vogliono reagire. Quella di Lulic è una polemica andata oltre alle righe, ma partita dalle dichiarazioni precedenti di Rudiger. Vorrei chiudere la faccenda qui, con le nostre scuse e con quelle di Lulic. Il buon senso dovrebbe portare a non sovraccaricare parole nate dalla concitazione e dalla rabbia di un momento particolare. L’importante è riconoscere quando si sbaglia e che si lavori affinché questi episodi non capitino più. L’intenzione della società è mantenere all’interno delle manifestazioni sportive correttezza, lealtà e legalità. Noi vogliamo che la competizione calcistica avvenga in questo stile, che è quello della Lazio”.
Squalifica in arrivo
Come riporta “la Gazzetta dello Sport” il bosniaco può essere fermato da parte dalla Procura federale per dieci giornate. La Procura aprirà un fascicolo per studiare il caso. La condotta del giocatore potrebbe rientrare nella descrizione dell’articolo 1 bis del Codice di giustizia sportiva “per avere violato il principio di lealtà e correttezza” o 11 che disciplina i comportamenti discriminatori e le offese.
Articolo 1 bis del Codice di giustizia sportiva
1.Le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, sono tenuti all’osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.
Articolo 11 del Codice di giustizia sportiva
Responsabilità per comportamenti discriminatori
1. Costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.
2. Il calciatore che commette una violazione del comma 1 è punito con la squalifica per almeno dieci giornate di gara o, nei casi più gravi, con una squalifica a tempo determinato e con la sanzione prevista dalla lettera g) dell’art. 19, comma 1, nonché con l’ammenda da € 10.000,00 ad € 20.000,00 per il settore professionistico.